Revenge porn: per la Cassazione è reato pubblicare video presi da OnlyFans e divulgarli fuori dal circuito
Pubblicare un video o una foto a contenuto sessualmente esplicito su una piattaforma come OnlyFans, accessibile solo a una comunità di iscritti paganti, equivale a renderli di dominio pubblico? E chi preleva quel materiale e lo invia ad altri, ad esempio ai familiari della persona ritratta per vendetta o per umiliarla, commette il reato di “revenge porn“? Con una sentenza di capitale importanza per l’era digitale (la n. 25516, depositata il 10 luglio 2025), la Cassazione ha dato una risposta netta e inequivocabile: sì, è reato. La Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale: il consenso dato alla visione di un contenuto su una piattaforma chiusa è limitato e circoscritto a quella specifica comunità virtuale. Estrarre quel materiale e diffonderlo all’esterno, senza un nuovo e specifico permesso, integra a tutti gli effetti il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. È una decisione che erige una barriera giuridica fondamentale a tutela della privacy e del controllo sul proprio corpo nell’era dei social media.
Il caso che ha portato alla pronuncia della Cassazione riguarda una donna di 28 anni del casertano, indagata per aver inviato ai familiari di un uomo, probabilmente un suo ex, alcuni video a contenuto sessualmente esplicito che lo ritraevano. La difesa della donna si basava su un argomento tanto diffuso quanto pericoloso: sosteneva che i video non potevano essere considerati “destinati a rimanere privati” – requisito essenziale del reato – in quanto erano stati presi da OnlyFans e circolavano anche sulla piattaforma X (ex Twitter), e quindi erano “liberamente accessibili”.
La Cassazione ha completamente smontato questa linea difensiva, introducendo di fatto un principio che potremmo definire del “consenso a cerchi concentrici”. Secondo i giudici, quando una persona decide di condividere un’immagine intima, può dare consensi diversi per cerchie di pubblico diverse. Un primo cerchio può essere una chat privata con una persona. Un secondo cerchio, più ampio, può essere una piattaforma a iscrizione come OnlyFans, dove si accetta di mostrare il contenuto a un pubblico pagante e registrato. Un terzo cerchio è il pubblico indistinto, il “mondo” esterno. Il consenso dato per il secondo cerchio (gli iscritti a OnlyFans) non vale assolutamente per il terzo (chiunque altro). L’atto criminale non è la creazione del contenuto, ma l’azione di chi, abusivamente, lo preleva dal cerchio per cui era stato autorizzato e lo proietta in un altro, più ampio, senza il permesso dell’interessato.
Sebbene il caso specifico nasca dal mondo di OnlyFans, il principio stabilito dalla Cassazione ha una portata universale e riguarda la vita digitale di chiunque. La lezione è valida per ogni forma di condivisione di contenuti intimi.
Se invii una tua foto privata al partner in una chat, e lui/lei la inoltra a un amico, sta commettendo un reato. Se condividi un video in un gruppo privato di amici fidati, e uno di loro lo scarica e lo pubblica su un social network, sta commettendo un reato. Se partecipi a un sito di incontri con accesso limitato e un altro utente salva le tue foto e le usa altrove, sta commettendo un reato. La sentenza chiarisce che il consenso alla visione non è mai un consenso automatico alla ridiffusione. Ogni passaggio, ogni “inoltra”, richiede un nuovo, esplicito permesso da parte della persona ritratta. In un mondo in cui la linea tra pubblico e privato è sempre più sfumata, questa sentenza della Cassazione è un pilastro fondamentale a difesa della dignità e dell’autodeterminazione delle persone. Riconosce che la privacy non è un concetto monolitico, ma un diritto che si può gestire per livelli, concedendo accessi differenziati a persone diverse.
(Fonte laleggepertutti.it)
