Cronaca

Spintonato durante la partita, ragazzo si frattura il polso, e i genitori del bullo pagano 12 mila euro di danni

Una sentenza del Tribunale di Piacenza ha ribadito un principio in materia di responsabilità genitoriale, condannando i genitori di un adolescente al risarcimento di circa 12mila euro per un’aggressione compiuta dal figlio minorenne ai danni di un coetaneo durante una partita di calcio al parco comunale. La notizia è stata anticipata dal Corriere di Bologna. Durante una partitella di calcio al parco comunale, un quindicenne ha prima colpito con un calcio un ragazzino di 14 anni, poi lo ha afferrato e scaraventato violentemente a terra. La caduta ha provocato alla vittima una frattura metadiafisaria distale radiale sinistra, con un danno che ha comportato 30 giorni di inabilità temporanea totale al 75%, seguiti da ulteriori 10 giorni al 50% e 20 giorni al 25%. La perizia medico-legale ha accertato inoltre un’invalidità permanente del 3%. Due testimoni oculari, sentiti durante il processo, hanno confermato la ricostruzione dei fatti, escludendo che si trattasse di un normale contrasto di gioco. Un testimone ha dichiarato di aver visto chiaramente il ragazzo spingere il compagno, mentre un’altra persona intervenuta successivamente ha raccolto le parole della giovane vittima che, rivolta all’aggressore, ha detto: “lo hai fatto apposta”. Le testimonianze concordanti hanno convinto il tribunale della natura volontaria e dolosa dell’aggressione.

 

I genitori del quindicenne hanno tentato di difendersi sostenendo che non avrebbero potuto evitare il fatto, non essendo presenti al momento dell’accaduto. Hanno invocato, poi, l’applicazione della cosiddetta esimente sportiva, sostenendo che l’infortunio fosse avvenuto durante una normale partita di calcio tra ragazzi e non in seguito a un’aggressione vera e propria. Secondo questa tesi, l’evento sarebbe rientrato nel rischio consentito connesso alla pratica sportiva, che escluderebbe la responsabilità civile del danneggiante.

Tuttavia, il giudice ha chiaramente respinto questa linea difensiva, sottolineando come la spinta violenta che ha causato la frattura esulasse completamente dalla dinamica di gioco. La sentenza specifica che l’esimente sportiva si applica solo quando esiste un collegamento funzionale tra l’azione e le finalità del gioco, mentre nel caso in questione la condotta dell’adolescente rappresentava un’azione volontaria estranea alle regole della competizione sportiva. L’area dei comportamenti civilmente sanzionabili è circoscritta alle lesioni intenzionali o all’uso eccessivo di violenza, condotte non compatibili con il normale contenuto dell’attività sportiva. Per quanto riguarda l’assenza dei genitori al momento del fatto, il tribunale ha richiamato la disciplina dell’articolo 2048 del Codice Civile, che configura una responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori. Si tratta di una responsabilità presunta, dalla quale i genitori possono liberarsi solo fornendo la prova di aver impartito al figlio un’educazione adeguata e di aver esercitato una vigilanza appropriata all’età. La prova liberatoria richiede la dimostrazione che, per l’educazione impartita, per l’età del figlio e per l’ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare risultino correttamente impostati.

Nel caso specifico, i genitori non hanno offerto alcuna prova liberatoria convincente. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità stesse del fatto illecito, che rivelano il basso grado di maturità e di educazione del minore.

La condanna è quindi stata inevitabile, seguendo il principio secondo cui spetta al danneggiato provare che il fatto illecito è stato commesso dal minore, mentre spetta ai genitori dimostrare di aver osservato i precetti imposti dall’articolo 147 del Codice Civile in relazione ai doveri educativi. Il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria della famiglia della vittima, quantificando il danno biologico permanente al 3% e quello temporaneo secondo i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 18 luglio 2025. Il calcolo ha portato a un totale di 1.587,09 euro per il danno biologico temporaneo e 4.577,97 euro per quello permanente, comprensivo della sofferenza psicofisica intrinseca. Alle somme per il danno biologico sono state aggiunte le spese mediche documentate pari a 266,15 euro, per un totale complessivo di 6.431,21 euro.

A questo importo, già rivalutato, vanno aggiunti gli interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo. I genitori del ragazzo aggressore sono stati inoltre condannati, in via solidale, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate in 264 euro per esborsi e 5.077 euro per compensi professionali, oltre IVA, contributi e rimborso spese generali. Le spese complessive della consulenza tecnica d’ufficio sono state poste definitivamente a carico dei convenuti. La responsabilità educativa non si esaurisce nella presenza fisica durante gli atti dei figli, ma richiede un impegno costante nell’impartire un’educazione fondata sul rispetto delle regole e sulla gestione non violenta dei conflitti. Il tribunale ha sottolineato, infatti, come i genitori debbano vigilare affinché l’educazione impartita sia consona alle attitudini del minore e che questi ne abbia tratto profitto, ponendola in atto in modo da avviarsi a vivere autonomamente ma correttamente.

(Fonte Orizzonte Scuola)