Rottamazione cartelle, l’occasione per chiudere i vecchi debiti con il Fisco e non solo, ecco il parere dell’esperto del settore
E’ iniziata la corsa alla rottamazione numero 5 per saldare in modo agevolato i conti per 13 miliardi di euro totali, di vecchi debiti con il Fisco (e non solo). Il dottor Nicola Strappaghetti, commercialista e revisore legale, iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lucca, ci spiega l’opportunità e le modalità previste dalla legge di bilancio 2026, n.99/2025, per potere aderire alla definizione delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate e riscossione, (di seguito Ader), meglio nota e conosciuta anche con il termine di “Rottamazione quinquies”. “Al fine di offrire una maggiore comprensione e chiarezza, e di delineare i contorni ed i limiti delle possibilità offerte dalla definizione sopra descritta, è doveroso precisare che non si tratta né di un condono, né di una sanatoria fiscale generalizzata che premia gli evasori o i contribuenti che non hanno dichiarato redditi”. La rottamazione quinquies, infatti, consente a coloro che pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, piuttosto che Iva o Irap, dichiarando le relative imposte, in alcuni casi, e trovandosi in difficoltà finanziarie, hanno necessariamente dovuto decidere quali pagamenti prioritari effettuare, pagando prima i dipendenti, piuttosto che fornitori o banche, in luogo delle imposte dovute. “Sono infatti escluse dalla rottamazione quinquies le cartelle di pagamento generate dall’Ader a seguito di atti di accertamento, a mezzo dei quali vengono contestati maggiori redditi prodotti dal contribuente e non dichiarati da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate”. Il dottor Strappaghetti entra nel vivo della questione. “Modalità operative e soggetti che possono aderire: tutti i contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche e quindi: persone fisiche dotate di partita Iva come imprenditori individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi, soggetti privati cittadini, persone giuridiche come società ed enti, società di persone”. L’esperto poi sottolinea un altro aspetto fondamentalte: Quali tributi possono essere definiti. “Possono essere definiti tutti i tributi che emergono dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap e quindi:
1. Irpef:
2. Iva;
3. Irap;
4. Ires;
“Possono essere definiti anche i contributi previdenziali dovuti all’Inps, non derivanti da attività di accertamento e le sanzioni per violazioni al codice della strada comminate dalle Prefetture. Possono essere definiti, con specifica procedura, anche i tributi sopra descritti oggetto di contenzioso tributario ancora in corso. Possono essere definiti, al ricorrere di specifiche condizioni di legge, anche i debiti oggetto di precedenti rottamazioni (rottamazione ter, quater, ecc..), che il contribuente non ha portato a termine, provocandone la decadenza”.
“Non possono invece essere definiti i seguenti tributi:
1. Imu dovuta ai Comuni;
2. Addizionali Irpef regionali e comunali;
3. Tari;
4. Diritto annuale dovuto alle Camere di commercio;
5. Imposta di registro;
6. Imposta di successione;
7. Imposta di donazione;
8. Canone Rai
“Possono essere definiti i tributi, i contributi previdenziali e quanto sopra descritto come definibile, iscritti nei ruoli dell’Ader (debiti formalizzati dall’Ader divenuti esecutivi), dal 01/01/2000 al 31/12/2023”. “I benefici che si possono ottenere dalla definizione sono i seguenti:
1. Si paga solo l’imposta o l’importo dovuto per la parte del solo capitale e i diritti di notifica della cartella di pagamento. Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni al codice della strada, vengono eliminati gli interessi e l’aggio della riscossione;
2. Vengono eliminati gli importi a titolo di sanzioni, interessi, interessi moratori, aggio spettante al soggetto della riscossione;
3. Non possono essere avviate nuove azioni cautelari (iscrizione di fermi amministrativi su automezzi o altri beni mobili registrati, iscrizioni ipotecarie), avviare nuove azioni esecutive o proseguire azioni in corso già avviate;
4. Pagamento dilazionato in un massimo 54 rate bimestrali, corrispondenti a 9 anni al tasso del 3%, considerando che ogni singola rata deve essere almeno pari a euro 100,00. Gli importi dovuti, non possono essere compensati con crediti d’imposta o verso la pubblica amministrazione, vantati dal contribuente;
5. Dalla data dell’invio della domanda di definizione, sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate di cartelle di pagamento già oggetto di precedenti piani di rateazione, che sono oggetto di domanda di definizione della rottamazione quinquies”.
Termini per aderire: “Il contribuente interessato alla definizione, deve inviare all’Ader con modalità telematica e su apposito modello, entro e non oltre il 30/04/2026, la domanda per la definizione delle cartelle di pagamento che sono consultabili dal prospetto informativo pubblicato sul sito dell’Ader, nell’area riservata del contribuente. A seguito della presentazione della domanda, l’Ader comunica al contribuente entro il 30/06/2026, l’importo delle somme dovute che devono essere pagate o in un’unica soluzione o, la prima rata, se si opta per il pagamento rateale come sopra specificato, entro il 31/07/2026”.
Decadenza della definizione: “Il contribuente al fine di evitare la decadenza dalla rottamazione quinquies deve pagare puntualmente gli importi dovuti entro i termini indicati nella domanda di definizione. Anche il lieve ritardo del pagamento di 5 giorni è considerato omesso versamento. Il contribuente decade dalla definizione qualora:
1. Omette di pagare l’importo dovuto in unica soluzione;
2. Se ha deciso di pagare in forma rateale, l’omesso versamento nei termini di 2 rate anche non consecutive, ne determina la decadenza;
3. Se ha deciso di pagare in forma rateale, l’omesso pagamento dell’ultima rata del piano di rateazione, ne determina la decadenza”.
“La decadenza dalla rottamazione quinquies ha conseguenze particolarmente pesanti per il contribuente, poiché ritorna dovuto all’Ader il debito originario, senza l’eliminazione delle somme sopra descritte (sanzioni, interessi, interessi moratori, aggio della riscossione), al netto di quanto già pagato nel corso della rottamazione quinquies. Non può essere domandata né una nuova rottamazione, né una nuova rateazione del debito residuo. In conclusione, la rottamazione quinquies delle cartelle di pagamento, può rappresentare per il contribuente una valida ed utile opportunità, considerando che il risparmio medio su ogni singola cartella di pagamento oggetto di definizione, è pari a circa il 40%”.
