Cronaca

Nessun risarcimento per il primo medico morto in Toscana per Covid, per i giudici è un infortunio

Nessun risarcimento al primo medico di Firenze morto per Covid: «L’assicurazione non paga questi infortuni». Lui, il dottor Giandomenico Iannucci, medico di base presso il presidio di Scarperia, era stato il primo a morire in Toscana a seguito delle complicazioni del Covid che lo aveva colpito giorni mentre cercava di curare i suoi pazienti.Nessun risarcimento da parte dell’assicurazione dell’Enpam ai familiari del primo medico deceduto a Firenze per il Covid. Il Tribunale fiorentino è tornato a esprimersi su una richiesta di pagamento da parte di una famiglia all’assicurazione privata dei medici. Lui, il dottor Giandomenico Iannucci, medico di base presso il presidio di Scarperia, era morto a seguito delle complicazioni del Covid che lo aveva colpito giorni prima mentre cercava di curare i suoi pazienti, in quei giorni terribili e convulsi e decisamente molto confusi e a dir poco spaventosi.

Era deceduto il 2 aprile del 2020 al Careggi dove era stato ricoverato il16 marzo, per insufficienza respiratoria. Aveva 64 anni. Per i giudici fiorentini la polizza assicurativa, come da contratto, non copre questo genere di infortuni, e prima ancora hanno chiarito nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, che non si tratta di una malattia ma di un infortunio, come previsto dal disegno di legge n. 18 del 2020.

Quindi il Tribunale aveva le mani legate e ha rigettato la richiesta risarcitoria da 125 mila euro dei familiari del medico scomparso. Il contratto assicurativo, alla base del contenzioso giudiziario, giudizio, infatti, non rientra nell’ambito delle assicurazioni sociali, bensì in quello delle assicurazioni private contro gli infortuni, stipulate su base volontaria tra un’associazione previdenziale di categoria (Enpam) e una compagnia assicuratrice.

Per il giudice del Tribunale fiorentino, Daniela Bonacchi, dall’analisi letterale delle disposizioni contrattuali emerge che l’infortunio, ai fini della copertura assicurativa, deve caratterizzarsi per la simultanea sussistenza di tre elementi: la fortuità, la violenza e l’esteriorità della causa generatrice del danno. «L’infezione da Covid in ragione delle modalità di trasmissione, non soddisfa il requisito della violenza esterna».

La violenza, infatti, deve essere intesa in senso medico-legale come evento traumatico che determina una lesione immediata e obiettivamente constatabile. Al contrario, stando al resoconto processuale, la contrazione del virus avviene in maniera non percepibile nell’immediato e si manifesta clinicamente solo dopo un periodo di incubazione, escludendo così la possibilità di qualificare l’evento quale infortunio coperto dalla polizza Enpam. Questa la sentenza di primo grado, uguale a quella emessa sempre dal Tribunale fiorentino a novembre del 2024,nel caso di un altro medico deceduto sempre a causa del Covid.

La vicenda, delicata e complessa, riguarda infatti circa 400 medici che in quei mesi hanno perso la vita per il Covid, mentre cercavano di curarci, e quindi bisognerà attendere le decisioni della Corte d’Appello e soprattutto della Cassazione per capire come andrà a finire. Anche se la maggior parte dei Tribunali italiani, per tutti i casi simili, sta dando ragione alle compagnie assicurative, negando il risarcimento agli eredi dei medici deceduti per il Covid, con motivazioni pressoché identiche. (Fonte Corriere Fiorentino)