Cronaca

Cade dalle scale ostacolata dal gatto della sua amica e si frattura la spalla e ora dovrà essere risarcita con 50 mila euro

Un’amicizia finita in un’aula di Tribunale a Lucca per una brutta caduta. E’ quello che è successo nell’estate del 2012 a Camaiore quando una donne, ospite insieme al marito di una coppia di amici, si alza in piena notte per andare in bagno ma a quel punto accade l’impensabile. Il gatto della padrona di casa la ostacola e lei perde l’equilibrio e cade dalle scale. La caduta è particolarmente violente e la donna finisce in ospedale, al Versilia, con un trauma cranico e la spalla praticamente spezzata, tanto che si è dovuta operare. Nei giorni scorsi il Tribunale di Lucca ha condannato la padrona del gatto a risarcire la sua amica con circa 50 mila euro, tra danni e spese legali, più interessi. Queste le decisioni del giudice Anna Martelli del Tribunale lucchese, al termine del primo grado civile di giudizio. Si legge infatti in sentenza. “Mentre era intenta a scendere le scale per recarsi al bagno sito al piano terra, veniva ostacolata dal gatto di proprietà della convenuta e, di conseguenza, rovinava a terra. Sebbene al momento della caduta non vi fossero testimoni in grado di riferire sulle modalità della stessa, la dinamica del sinistro come descritta in citazione da parte attrice appare credibile e verosimile, trovando riscontro nelle seguenti circostanze”. La tesi della donna in merito alla dinamica dell’incidente, ad ogni modo, è stata poi integralmente confermata dalla stessa padrona di casa e del gatto in sede di interrogatorio formale”. Secondo l’articolo 2052 del codice civile, infatti, a responsabilità per i danni causati dagli animali domestici ricade sul proprietario o su chi se ne serve, per il periodo di tempo in cui lo ha in uso. Questo significa che il proprietario dell’animale è tenuto a risarcire i danni causati ad altre persone dall’animale, sia che l’animale sia sotto la sua custodia sia nel caso in cui fosse smarrito o fuggito. Tuttavia, la responsabilità può essere limitata in presenza di caso fortuito. Ma non in questo caso. “Dalla documentazione versata in atti, nonché dall’istruttoria espletata, è emersa la prova della correlazione causale tra l’animale di proprietà della convenuta e la caduta di parte attrice, nonché la compatibilità della dinamica del sinistro come descritta dalla danneggiata e i danni dalla stessa riportati”. Da queste conclusioni la condanna al risarcimento dei danni.