Cronaca

Gli affari della ‘ndrangheta in Veneto, traffici illeciti sul caffè e sui prestiti a usura

I clan onnipresenti, come riporta il Corriere della Sera, per fare affari vouque e imporre le loro regole. Le indagini della Direzione distrettuale antimafia: «Ditta commerciale per coprire le attività della cosca». Il caso del caffè Pellini – azienda estranea a ogni addebito – imposto dal clan nei resort della Calabria. Mafia, commercio del caffè e prestiti a usura: affari di ‘ndrangheta in Veneto. Non se ne parla mai, eppure nelle pieghe delle indagini per mafia condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia (DDA) dei capoluoghi di Calabria e Sicilia, ciclicamente vengono a galla dettagli che confermano la presenza della mafia a Nordest. Nell’ultimo processo alla cosca Mannolo, che controllava i rifornimenti ai villaggi turistici calabresi, emergono due aspetti: il primo è che la ‘ndrangheta continua a prestare denaro agli imprenditori veneti, che poi precipitano nella spirale dell’usura; il secondo è che parte degli affari di grandi imprese venete finiscono nelle mani della mafia. È il caso del Caffè Pellini di Bussolengo, la cui distribuzione in Calabria, almeno fino al 2021, è stata garantita dalla cosca Mannolo fino alla sua decapitazione con l’operazione antimafia «Malapianta». L’azienda veronese non è coinvolta nelle indagini ed è estranea ad ogni addebito. A spiegare gli investigatori come funzionava la distribuzione del caffè nei resort calabresi è stato un testimone di giustizia, Giovanni Notarianni, che protetto dalla scorta durante un’udienza a Catanzaro, ha descritto l’imposizione del caffè Pellini da parte della ditta di Pietruccia Scerbo, moglie di Dante Mannolo, rampollo del clan di San Leonardo di Cutro.

La Cassazione e la ditta utilizzata dalla cosca. Di questa egemonia parla anche una recente sentenza della Corte di Cassazione, che svela una rete di usura che ha toccato anche una ditta della provincia di Padova. Qualche giorno fa gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata da Pietruccia Scerbo, arrestata nel 2019 nell’ambito di un’inchiesta antimafia e rimasta in carcere per alcune settimane. Successivamente Scerbo era stata assolta da tutte le accuse, lei ha chiesto di essere risarcita per ingiusta detenzione, ma la domanda è stata respinta. Secondo la Suprema Corte, pur non essendo emersa la responsabilità penale della Scerbo, la sua condotta integrò una colpa grave: la donna avrebbe consentito che la ditta a lei intestata — attiva nel commercio del caffè e di fatto gestita dal marito e dal suocero — fosse utilizzata per operazioni illecite della cosca, tra cui estorsioni, concorrenza sleale e usura.

L’imprenditore vittima di usura. In particolare, nel motivare questa decisione, la Cassazione tira in ballo un caso veneto. Emerge infatti che F.D., titolare di una ditta di impianti di sicurezza di Piombino Dese, «a causa di difficoltà economiche aveva accettato da Mannolo un prestito di 60 mila euro a interessi usurari e tale operazione era stata resa possibile per il tramite della contabilità della ditta di Pietruccia Scerbo». L’imprenditore padovano «aveva inviato tre proposte commerciali, che sottintendevano il prestito usurario, alla mail di Pietruccia Scerbo quale titolare della ditta SGM e aveva intestato alla Scerbo l’assegno di 5.000 euro con cui aveva pagato la prima tranche di interessi a fronte di un’ulteriore fattura proforma». La Corte ha, quindi, rilevato che le circostanze accertate nel processo di merito, benché ritenute insufficienti ad affermare la responsabilità penale della donna, valevano comunque a integrare una condotta gravemente colposa.

 

Il ricorso bocciato dalla Corte. Scrivono i giudici: «Scerbo, moglie di un’esponente di ‘ndrangheta, era titolare di una ditta che aveva avuto un ruolo strategico nella gestione delle attività fondamentali per la cosca e si era prestata al compimento di affari illeciti, consentendo al marito di agire indisturbato nel perseguimento dell’interesse del sodalizio – scrivono gli Ermellini – Quand’anche Scerbo avesse agito esclusivamente su mandato del marito, non può ragionevolmente ritenersi che non conoscesse il carattere illecito dei traffici e del modus operandi del coniuge e del suocero, appartenenti alla criminalità organizzata». Il ricorso della difesa, che sottolineava l’assenza di prove dirette e la collaborazione successiva della donna, è stato giudicato «manifestamente infondato».

 

(Fonte Corriere della Sera)